Art. 1.

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in aggiunta all'indennizzo ivi stabilito, un ulteriore indennizzo da determinare in relazione alla categoria già assegnata dalla commissione medico-ospedaliera prevista dall'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Tale ulteriore indennizzo è costituito da un assegno mensile vitalizio, di misura pari a cinque volte la somma percepita dall'avente diritto alla data di entrata in vigore della presente legge, ed è corrisposto in parti uguali all'interessato e ai congiunti conviventi che prestano in maniera prevalente assistenza continuativa nei suoi confronti. Se l'avente diritto è minore o incapace di intendere e di volere, l'assegno vitalizio è corrisposto interamente ai congiunti conviventi che lo assistono continuativamente.
      2. In caso di morte di alcuno dei congiunti conviventi, l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che gli prestano assistenza prevalente e continuativa, fino alla maggiore età dello stesso. Al raggiungimento della maggiore età l'indennizzo di cui al comma 1 è corrisposto al danneggiato se capace di intendere e di volere ovvero, in caso diverso, continua ad essere corrisposto ai familiari di cui al presente comma.
      3. L'importo dell'assegno previsto dal presente articolo è rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.

 

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